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Statuto

Articolo  – Denominazione

È costituita una fondazione denominata "Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia ETS".

La Fondazione si ispira ai medesimi principi e rispetta il Codice Etico del Gruppo EssilorLuxottica.

 

Articolo  – Sede e durata

La Fondazione ha sede in Milano (MI). L'effettiva collocazione della sede sociale all'interno di tale Comune sarà determinata dal Consiglio Direttivo, con effetto verso i terzi dal momento dell’iscrizione di tale modifica presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS).

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato.

 

Articolo  – Scopi

3.1 La Fondazione non ha scopo di lucro. È un ente apolitico e apartitico che persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, concentrando il proprio impegno nel perseguire progetti in ambito sociale e medico-sanitario relativi alla vista. Nonché: 

(a) promuovendo, sostenendo e creando progetti in ambito sociale e socio-sanitario, favorendo l’assistenza a persone bisognose affette da disturbi della vista in Italia e nel resto del mondo, supportando la prestazione di visite oculistiche gratuite e la donazione di occhiali e lenti da vista anche per il tramite di enti e associazioni che curino la distribuzione dei prodotti e l’erogazione dei servizi offerti ai destinatari finali;

(b) promuovendo e sostenendo la realizzazione di cliniche, laboratori attrezzati e infrastrutture dedicati all’assistenza a persone bisognose e affette da disturbi visivi, 

(c) promuovendo e sostenendo la formazione e l’aggiornamento qualificato ai soggetti che operano in strutture o nell’ambito delle attività sopra elencate. 

(d) ricercando l’eccellenza nel campo delle iniziative educative, dell’aggiornamento professionale e della cultura della scienza oftalmologica e applicazioni tecniche ed ottiche conseguenti, con particolare riferimento all’Ottica Fisiopatologica e ai settori delle soluzioni visive e dei sistemi di protezione oculare, nell’adulto e nel bambino;

Inoltre, la Fondazione si impegna nella realizzazione di progetti di inclusione sociale volti a migliorare la qualità della vita di persone non vedenti e ipovedenti, rendendo accessibili strumenti e attività altrimenti negati a chi sia affetto da disturbi visivi. 

3.2 La Fondazione persegue i predetti scopi svolgendo in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d) Codice Terzo Settore);

- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g) Codice Terzo Settore);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h) Codice Terzo Settore);

- interventi e servizi sociali ai sensi dell’art. 1 commi 1 e 2 della legge 8 novembre 2000 n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 e alla legge 22 giugno 2016 n. 112 e successive modificazioni (art. 5 lett. a) Codice Terzo Settore);

- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b) Codice Terzo Settore);

- beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell’art. 5 del Codice del Terzo Settore (art. 5 lett. u) Codice Terzo Settore).

3.3 La Fondazione può inoltre esercitare attività diverse da quelle sopra elencate, svolgendo tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate con i criteri e nei limiti prescritti dall’art. 6 Codice Terzo Settore. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la Fondazione potrà:

– proporre le migliori opportunità formative e di aggiornamento professionale;

– selezionare le migliori iniziative educative;

– favorire e divulgare novità e progressi scientifici e tecnologici dei settori suindicati, sensibilizzando la classe medica e l’opinione pubblica circa le problematiche relative alla vista;

– stimolare iniziative di elevata valenza medico-scientifica, sociale e professionale volte in particolar modo a promuovere:

(i) la ricerca scientifica e di base nel campo dell’oftalmologia e dell’ottica tramite la partecipazione a progetti di ricerca e/o relativi allo sviluppo di nuove procedure diagnostiche;

(ii) lo sviluppo professionale dei professionisti dei settori suindicati;

(iii) l’organizzazione di corsi e convegni in collaborazione con istituti universitari italiani e stranieri;

(iv) l’erogazione di premi e borse di studio a giovani medici e specializzandi;

(v) la definizione di iniziative in collaborazione con le principali società scientifiche e istituzioni oftalmologiche;

– sponsorizzare, organizzare e partecipare a convegni, congressi, seminari e corsi di formazione e incontri di aggiornamento professionale per i professionisti dei settori suindicati, accreditati nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina (ECM);

– attuare e/o finanziare programmi e progetti di informazione, sensibilizzazione, prevenzione di patologie oculari e difetti visivi;

– realizzare attività editoriali tecnico scientifiche a fini di aggiornamento professionale e divulgativo;

– selezionare, ideare e predisporre iniziative culturali e sociali;

– svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell’ambito e nei limiti degli scopi statutari, anche mediante la promozione, la raccolta diretta e indiretta di patrimoni da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;

– promuovere e attuare di forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità nazionale;

– promuovere e sostenere iniziative volte a creare altre stabili dotazioni destinate agli stessi fini, sul territorio nazionale;

– promuovere una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

– assistere coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione. 

3.4 La Fondazione può, con i criteri e nei limiti prescritti dall’art. 7 Codice Terzo Settore, e per il perseguimento degli scopi di cui sopra, promuovere la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di specifici progetti ed iniziative attraverso la implementazione delle diverse forme di fundraising e di donation crowdfunding.

 

Articolo  Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed è composto:

  • dal fondo di dotazione, il cui valore iniziale è di euro 50.000,00, è costituito dai conferimenti in denaro o in beni mobili e immobili o in altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o altri partecipanti. Del fondo di dotazione, euro 30.000,00 vengono vincolati a tutela dei terzi, secondo la seguente disciplina: quando risulta dal bilancio della Fondazione che il Fondo di Dotazione è diminuito a un importo inferiore ad euro 30.000,00 (“Patrimonio Minimo”), l'organo amministrativo deve senza indugio deliberare la ricostituzione del Patrimonio Minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento della Fondazione;
  • dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente statuto;
  • dalle quote dei membri della Fondazione, dai contributi e dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio o al sostenimento delle spese necessarie al raggiungimento dello scopo;
  • dalla parte di rendite non utilizzata e destinata ad incremento del patrimonio.

Gli utili e gli eventuali avanzi di gestione, salvo che non debbano essere utilizzati per ripianare le perdite delle gestioni precedenti, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e quindi per l'incremento e il miglioramento delle attività della Fondazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri component degli organi sociali, ai sensi dell’art. 8 Codice Terzo Settore.

Il Patrimonio della Fondazione esistente alla data di prima iscrizione al RUNTS (pari ad euro 765.707,00) verrà destinato esclusivamente al perseguimento degli scopi di cui alle lettere a), b) e c) dell’art. 3.1, escluso ogni diverso impiego. Le altre finalità di cui al precedente articolo 3 saranno invece perseguite con i proventi ed il patrimonio raccolto dalla Fondazione o alla stessa pervenuto (anche per effetto di fusione con altri enti – inclusa la fusione con la Fondazione Salmoiraghi&Viganò ETS) successivamente alla data di iscrizione al RUNTS.

 

Articolo  Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo il Consiglio della Fondazione approva il bilancio di esercizio e, ove dovuto, il bilancio sociale, redatti secondo i principi previsti dagli artt. 13 e 14 del D.Lgs. 117/2017.

Ove siano svolte le attività di cui al precedente articolo 3.3, il Consiglio ne documenta, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione, il carattere secondario e strumentale, evidenzia il criterio utilizzato a norma dell’art. 3 del Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 107 del 19 maggio 2021. 

 

Articolo  – Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

  • l’organo di amministrazione, denominato nel “Consiglio Direttivo”;  
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Segretario Generale;
  • l’Organo di Controllo, denominato (ove collegiale) “Collegio dei Revisori dei Conti”;
  • il Comitato Scientifico.

Tutte le cariche sono gratuite - salvo eventuale rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio, in modo non forfettario, il tutto nei limiti e nel pieno rispetto del divieto di distribuzione anche indiretta di utili prevista dall'art. 8 del Codice Terzo Settore.

 

 

Articolo 7. Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dalla società Luxottica Group S.p.A. (con sede in Milano (MI), in Piazzale Luigi Cadorna n. 3, capitale sociale euro 29.111.701,98, interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Milano, sezione ordinaria, al numero di iscrizione e codice fiscale 00891030272, Repertorio Economico Amministrativo n. 1348098, società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento di EssilorLuxottica S.A.) ed è composto da un numero variabile di membri, da un minimo tre e a un massimo sette, che restano in carica per tre esercizi. I relativi componenti sono rieleggibili.

In caso di cessazione di un membro del Consiglio per qualsivoglia motivo, il Presidente ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il membro più anziano del Consiglio, provvederà a richiedere la nomina alla società Luxottica Group S.p.A. 

Al Consiglio spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, ferma restando la facoltà di delega di alcuni poteri o aree di competenza a singoli membri del Consiglio Direttivo.

In particolare, esso provvede a:

  • stabilire le linee generali dell'attività della Fondazione;
  • approvare il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale;
  • deliberare modifiche statutarie, nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
  • nominare il Presidente e il Segretario Generale;
  • decidere la stipula di convenzioni con enti pubblici e/o privati;
  • conferire incarichi per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio è convocato dal Presidente con preavviso di almeno due giorni, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere più anziano o da persona nominata a maggioranza dei presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo si possono svolgere mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Quando lo preveda il Presidente e nessuno dei Consiglieri o dei componenti dell’Organo di Controllo si opponga, le singole decisioni possono essere adottate mediate consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dagli amministratori risulti con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si adotti il metodo della consultazione scritta, la procedura non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicurato a ciascuno il diritto di partecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi diritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con le maggioranze previste e purché tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta siano tempestivamente trascritti nel libro delle decisioni del Consiglio Direttivo e conservati agli atti della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti spetta al Presidente il voto decisivo. Il verbale delle riunioni del Consiglio è firmato dal presidente e dal segretario nominato su proposta del Presidente dal Consiglio, anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni totalitarie del Consiglio sono comunque valide - anche se non convocate - quando intervengano, anche per teleconferenza, tutti i Consiglieri in carica, ovvero, la maggioranza dei Consiglieri in carica ed i restanti abbiano previamente manifestato il loro consenso alla riunione via fax o e-mail.

 

Articolo 8.Presidente 

II Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione e cura le relazioni con enti e organismi al fine di instaurare rapporti di sostegno alle iniziative della Fondazione. Ove venga nominato un Vice-Presidente, il medesimo ha gli stessi poteri del Presidente (salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo) e la sua firma fa piena fede dell’assenza o dell’impedimento del Presidente.

La rappresentanza della Fondazione spetta altresì ai Consiglieri o al Segretario Generale (se nominato), muniti di poteri delegati dal Consiglio, nei limiti della delega medesima.

 

Articolo 9. – Segretario Generale

Il Segretario Generale è un organo eventuale. Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio che ne determina i poteri. Il Segretario Generale può essere scelto anche tra i componenti del Consiglio.

Il Segretario Generale sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione e cura l'attuazione delle delibere del Consiglio. 

Il Segretario Generale ha diritto di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto ove il medesimo non sia un Consigliere. 

In particolare, fermi i poteri conferiti, il Segretario Generale, svolge i seguenti compiti:

  • predispone i programmi da presentare all'approvazione del Consiglio;
  • predispone il bilancio di esercizio, le relazioni del Consiglio Direttivo e, se dovuto, il bilancio sociale;
  • documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio secondo le modalità previste dall’Art. 13 comma 6 del D. Lgs. n. 177/2017;
  • svolge le operazioni organizzative, amministrative e finanziarie connesse alla gestione e al funzionamento della Fondazione.

Al Segretario Generale spetta l’onere di vigilare sulla conservazione del Patrimonio. Potranno essere effettuati prelevamenti sui conti bancari intestati alla Fondazione mediante istruzioni che rechino la firma congiunta di due qualsiasi dei membri del Consiglio Direttivo, oppure che rechino la firma singola del Presidente o del Segretario Generale (se nominato) entro i limiti fissati dal Consiglio.

Per lo svolgimento dei compiti affidatigli, il Segretario Generale potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di collaboratori.

Il Segretario Generale dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

 

Articolo 10. – Organo di Controllo e revisione legale dei conti

L’organo di controllo è nominato da Luxottica Group S.p.A. 

L’organo di controllo può essere monocratico o collegiale. In caso di nomina di un organo collegiale, questo è denominato “Collegio dei Revisori”. 

L’organo di controllo, ove monocratico, deve essere nominato in persona di un soggetto o una società iscritta nel registro dei revisori legali; ove collegale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui almeno un effettivo e un supplente scelti tra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali.

I membri dell’organo di controllo durano in carica per tre esercizi, ed i suoi componenti sono rieleggibili.

Ai fini della nomina e del mantenimento della carica, i membri dell’organo di controllo sono soggetti alla disciplina di cui all’art. 2399 c.c.

L’organo di controllo ha i compiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Assiste alle riunioni del Consiglio di Direttivo, anche mediante audio o video conferenza, senza diritto di voto.

Il Collegio dei Revisori è presieduto da un Presidente, eletto tra i suoi membri effettivi.

Le cariche sono gratuite salvo rimborsi per spese approvate dal Consiglio Direttivo. Non è ammesso il rimborso forfettario delle spese.

Al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere affidata ad un revisore legale, ad una società di revisione iscritta nell’apposito registro, oppure all’organo di controllo ove tutti i suoi componenti siano iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.

 

Articolo 11. Comitato Scientifico

Il Consiglio Direttivo può nominare un Comitato Scientifico composto da un numero variabile da tre a sette membri scelti tra esperti italiani e/o stranieri operanti nel settore dell'oftalmologia e dell'ottica e in ambito sociale.

Il Comitato Scientifico dura in carica per il periodo determinato dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina tra i membri in carica un Presidente. 

Qualora venissero a mancare uno o più componenti del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. I nuovi componenti cessano alla scadenza del Comitato Scientifico di cui fanno parte. 

Il Comitato Scientifico ha una funzione di indirizzo e promozione delle finalità scientifiche della Fondazione, con il compito di concepire e proporre al Consiglio Direttivo le iniziative educative, di divulgazione e di formazione professionale coerenti con lo scopo della medesima. Le proposte e i pareri del Comitato Scientifico non sono in alcun modo vincolanti per la Fondazione: ciascun componente del Comitato Scientifico, è chiamato a svolgere una funzione di consulenza scientifica.

Il Comitato Scientifico ha inoltre la funzione di formulare pareri a richiesta del Consiglio Direttivo nel caso in cui sia quest'ultimo a formulare iniziative educative, di divulgazione e di formazione professionale coerenti con lo scopo della Fondazione.

Con l’atto di nomina dei componenti del Comitato Scientifico, il Consiglio Direttivo può attribuire agli stessi un compenso proporzionato all’attività svolta, alla responsabilità assunta e alle specifiche competenze, comunque non superiore ai compensi previsti in enti che operano nei medesimi settori e in analoghe condizioni, ai sensi di quanto disposto nell’art. 8 comma 3 lett. a) del CTS.

Articolo 12. Sostenitori 

La Fondazione può avvalersi di contributi forniti da Sostenitori. 

I Sostenitori sono enti o persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a contribuire alla vita della medesima mediante contributi in denaro o con una attività professionale o con l'apporto di beni di particolare utilità e la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti i partecipanti.

I Sostenitori non sono membri della Fondazione, non partecipano all’attività dei suoi organi e non hanno diritto di voto. I Sostenitori vengono registrati in apposito elenco annuale stilato dalla Fondazione a cura del Consiglio Direttivo.

I contributi dei Sostenitori sono elargiti a fondo perduto e non attribuiscono alcun diritto alla restituzione. I contributi dei Sostenitori possono essere costituiti da denaro, attività e beni compatibili con le finalità perseguite dalla Fondazione.

La qualifica di Sostenitore si ottiene mediante approvazione da parte del Comitato Direttivo in base all’apposito Regolamento predisposto dal medesimo organo, ha durata annuale e attribuisce ai Sostenitori il diritto di usufruire del nome della Fondazione nell’ambito di attività, eventi, iniziative che siano conformi agli scopi perseguiti dalla Fondazione ed espressamente approvati dal Consiglio Direttivo della Fondazione.

 

Articolo 13Scioglimento

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio Direttivo - previo parere favorevole dell’Organo di Controllo - e secondo quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 - ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. 

 

Articolo 14Clausola di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicane le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia ed in particolare il D.Lgs.3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.